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SEGNALAZIONE ILLECITI WHISTLEBLOWING

 

Disciplina in vigore dal 15 luglio 2023

Ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023, è possibile segnalare alla Società violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società stessa, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO La legge 190/2012 e s.m.i ha inserito la disposizione, rubricata “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù della quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower (ovvero colui che effettua la segnalazione) contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’azienda di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo integrando il Codice Etico e di Condotta. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il segnalante. Da ultimo è intervenuto il D.Lgs 24/2023, il quale ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del whistleblowing, il che giustifica la revisione della presente procedura.

 

procedura segnalazione illeciti aggiornamento 2023

 

Liguria International ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi  di cui al disposto della L. n. 179/2017 e delle Linee Guida Anac aggiornate al 2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).

 

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

 

  • la segnalazione può essere fatta dai dipendenti di Liguria International e dai dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici della stessa;
  • il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
  • le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata.
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante. La segnalazione viene ricevuta anche  dall’ODV
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

 

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web: https://liguriainternational.whistleblowing.it/#/

 

Policy di gestione delle segnalazione di illeciti e irregolarità

modello di segnalazione alternativo all’utilizzo della piattaforma informatica

informativa privacy whistleblowing

 

 

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